Disposizione applicativa del divieto di fumare

A tutto il personale, agli allievi ed alle altre persone presenti nell’Istituto

 

Disposizione

In applicazione del D.L. 104 del 12.09.2013 si dispone il divieto di fumare in tutti i locali dell’Istituto e nelle

relative pertinenze esterne. Avvalendomi della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), DPCM 14/12/1995,

per ragioni educative, il divieto di fumare viene esteso, negli stessi luoghi, anche alle sigarette elettroniche.

Destinatari

La presente disposizione è diretta a tutto il personale dell’Istituto, agli allievi ed a quanti dovessero trovarsi,

anche occasionalmente all’interno dei locali e delle pertinenze esterne dell’Istituto. Deve essere altresì

attuata dai concessionari di servizi a favore della scuola e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli

immobili di proprietà della scuola.

Finalità

La presente disposizione, redatta in attuazione della vigente normativa, ha una finalità educativa e non

repressiva, prefiggendosi di:

 educare al rispetto delle norme;

 prevenire l’abitudine al fumo;

 incoraggiare i fumatori a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;

 garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro;

 proteggere i non fumatori dai danni derivanti dal fumo passivo;

 educare gli allievi a scelte consapevoli, mirate alla salute propria ed altrui.

Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del DPCM 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del

16/12/04, ho provveduto ad individuare formalmente i funzionari incaricati di vigilare e contestare le

infrazioni al divieto di fumare nelle persone di:

 Prof. Fabi Massimo Giovanni

 Prof. Faraci Biagio Alessandro

 Prof.ssa Dellanoce Cinzia

 Prof. Mandara Michele

 Prof.ssa Mantovani Enrica

 Prof.ssa Zandalini Emanuela

Sarà compito dei predetti funzionari:

• vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in

tutti i luoghi ove vige il divieto;

• vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al

trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica;

• notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a

fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.

Modalità di contestazione della violazione

Accertata l’infrazione i funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare:

 Informano il trasgressore, che ha violato la normativa antifumo, di essere i Funzionari Incaricati a

contestare la violazione e stilare il relativo verbale, mostrando al trasgressore la lettera di

accreditamento ed eventualmente il documento di identità.

 Richiedono al trasgressore un documento valido di identità, per prendere nota delle esatte generalità e

del suo indirizzo, al fine di redigere il verbale di accertamento della violazione in triplice copia.

In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, si cercherà di

identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora si riesca a identificare, con le generalità complete, il

contravventore allontanatosi, sul verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, andrà apposta

la nota: “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire

le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”.

Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, in luogo della dichiarazione del

trasgressore, si inserisce l’annotazione: “È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel

verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di

ricevere il verbale”.

 Notificare il verbale al contravventore che deve firmarlo per conoscenza, con la facoltà di aggiungervi

eventuali osservazioni da riportare fedelmente.

 In caso di mancata notifica, trasmettere agli uffici amministrativi il verbale in triplice copia, perché

venga notificato ai sensi del’art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, al domicilio del trasgressore

o della famiglia del trasgressore minorenne, tramite raccomandata RR, entro 90 giorni

dall’accertamento, secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

 In caso di notifica eseguita regolarmente, trasmettere agli uffici amministrativi le altre due copie del

verbale per il seguito di competenza.

Sanzioni

Per effetto della legge 3/2003, come modificata dalla legge 30.12.2004 n° 311, la sanzione amministrativa

per i trasgressori è stabilita nel pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. L’importo della sanzione è

raddoppiato se la violazione è avvenuta in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di bambini

fino a dodici anni (da € 55,00 a € 550,00).

La normativa prevede il pagamento della sanzione in misura ridotta entro il 60° giorno dalla notifica.

In caso di mancato pagamento o di notifica dello stesso, entro il 60° giorno dalla data dell’accertamento o

della comunicazione a mezzo posta, gli uffici amministrativi provvederanno ad informare il Prefetto

territorialmente competente trasmettendo copia del verbale con la prova delle eseguite contestazioni o

notificazioni.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle

sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Ricorsi

Ai sensi dell’art. 18 della L. 24.11.1981 n. 689, il contravventore può presentare, nel termine di giorni 30

dalla data della contestazione, una relazione difensiva, inoltrandola direttamente alla Prefettura

territorialmente competente a ricevere il rapporto ex art. 9, L. 584/1975.

Modalità di pagamento

Ai sensi dell’art. 16 della legge 689/81, per la violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta per

l’importo di:

□ - Euro 27.50

□ - Euro 55.00 - pari al doppio del minimo edittale previsto per le violazioni commesse in presenza di una

donna in evidente stato di gravidanza o bambini fino a 12 anni,

entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di contestazione e notificazione della violazione, con le

seguenti modalità:

a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 - Codice tributo 131T corrispondente alla

voce “Multe e ammende per tributi diversi da I.V.A.” e indicando la causale del versamento (Infrazione

al divieto di fumo – Istituto ___________________ Verbale N. ____ del ______);

b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio; indicando la causale del

versamento (come sopra).

c) presso gli Uffici Postali, tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale

competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

Dell’avvenuto pagamento deve essere data comunicazione e prova all’Istituto in cui è stata accertata

l’infrazione.

Qualora non venga effettuato il pagamento secondo le disposizioni che precedono, l’amministrazione

presenterà rapporto al prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, ai fini

dell’attivazione del procedimento ingiuntivo.

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nella presente Disposizione si rimanda alle vigenti norme di legge.

 

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Simonetta CAVALIERI

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